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Legge 02/02/1974 n. 64

Art. 32 - Costruzioni in corso e progetti gią approvati Le norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme della legge 25 novembre 1962, n. 1684, che, successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti gią approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del precedente art. 30.

Art. 33 - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato gią concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23.

Art. 34 Le disposizioni contenute nel capo terzo del Titolo II e nel Titolo III non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio militare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarą inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addģ 2 Febbraio 1974 LEONE Rumor Lauricella Zagari Taviani La Malfa Colombo Visto, il Guardasigilli: Zagari

 

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